martedì 27 gennaio 2009

DIRITTI INTERNET "Contro i pirati, censura web"

E' arrivata al comitato governativo (sembra messa a punto dalla Siae) la proposta di legge contro la pirateria digitale e ha scatenato l'inferno in rete. A farne le spese potrebbero essere non solo gli utenti ma anche "soggetti come YouTube, a tutto vantaggio di Mediaset e delle altre tv"

di Alessandro Longo

UNA PROPOSTA di legge che, combattendo la pirateria digitale, spinge verso una censura del web. Una censura dall'alto, con un rigore mai visto prima in Italia. E a farne le spese potrebbero essere non solo gli utenti ma anche soggetti come YouTube, a vantaggio di Mediaset e delle emittenti che sentono violati i propri diritti d'autore.

Sono questi aspetti che stanno facendo divampare le polemiche, in rete, sulla prima proposta di legge arrivata al neonato Comitato tecnico governativo contro la pirateria digitale e multimediale. Il documento è trapelato sul web e pubblicato da Altroconsumo, associazione dei consumatori, che lo boccia allarmata: "Il provvedimento appare arcaico, protezionista e contrario agli interessi dei consumatori e dell'innovazione del mercato digitale".

"Ad inquietare sono numerosi punti di quella proposta", spiega a Repubblica.it Guido Scorza, avvocato tra i massimi esperti di internet in Italia. "Per prima cosa, si dà una delega in bianco al governo, per attuare nuove misura a difesa del diritto d'autore. I imponendo responsabilità, in caso di violazione, a utenti e a"prestatori di servizi della società dell'informazione". Chi sono questi soggetti? "Nella proposta si parla anche di provider internet, che però per il diritto comunitario, recepito in Italia, non possono essere responsabili di quanto fatto dai propri utenti. Pensiamo allora che la proposta voglia attribuire responsabilità, ora non certe sul piano giuridico, a soggetti come YouTube e a fornitori di hosting".

"Se passasse questa proposta, certo YouTube perderebbe la causa contro Mediaset e altre emittenti che lo denunciano per la presenza di materiale pirata sul portale", aggiunge Scorza. YouTube (e altri portali analoghi) chiuderebbe in Italia, subissato da cause perse, o sarebbe a cambiare molto il servizio solo per gli italiani.

La proposta non parla di misure contro gli utenti che violano il diritto d'autore (scaricando e condividendo file pirata), "ma quella delega in bianco non lascia presagire nulla di buono. Potrebbe essere la nota misura della disconnessione coatta degli utenti da internet, la cosiddetta dottina Sarkozy, che questo governo, la Siae e Fimi hanno già dichiarato di apprezzare". Dottrina che però è ancora in forse e ha già ricevuto una bocciatura dal parlamento europeo perché lesivo dei diritti degli utenti.

Sorprende poi un articolo, nella proposta, che con il diritto d'autore non ha niente a che vedere ma che ha il sapore della censura a 360 gradi: "Attribuzione di poteri di controllo alle Autorità di governo e alle forze dell'ordine per la salvaguardia su tali piattaforme telematiche del rispetto delle norme imperative, dell'ordine pubblico, del buon costume, ivi inclusa la tutela dei minori".

Insomma, una specie di commissione di censura di quello che sta sul web, come avviene per il cinema, ma con ricadute molto più pesanti: perché andrebbe a porre paletti alla possibilità di ciascun utente di leggere o pubblicare una notizia o un video d'informazione. Su uno sciopero non autorizzato, per esempio, o su alcuni fatti potenzialmente diffamanti per un politico. Si noti che una norma simile, il Child Safe Act, voluto da Bush, è appena stata dichiarata anticostituzionale negli Usa. L'Italia andrebbe quindi contro tendenza, se passasse la proposta.

A contorno di tutta la vicenda c'è un giallo. In rete i primi commenti hanno attribuito la proposta alla Siae, che siede al Comitato. La Siae nelle scorse ore ha smentito quest'attribuzione, ma senza entrare nel merito del documento. Ha smentito, insomma, solo di esserne il padre, ma non ne ha negato l'esistenza. Addetti ai lavori continuano però a sospettare che sia stata proprio la Siae a redigerlo. Il motivo è che il nome della Siae appare indicato come l'autore del documento, nelle proprietà del file della proposta di legge trapelato agli addetti ai lavori (e che Repubblica.it ha potuto leggere).

"Crediamo che adesso, dopo questa polemica, si possa tornare a discutere prendendo le distanze da quel documento. Così, del resto, il governo ci aveva promesso: il ministro Sandro Bondi (per i beni e le attività culturali) aveva detto infatti che la proposta di legge sarebbe arrivata al Comunicato solo dopo una consultazione con le varie parti", dice Marco Pierani, responsabile rapporti istituzionali di Altroconsumo. Consultazione che ancora non è avvenuta. Ecco perché i consumatori si sono sentiti traditi all'arrivo di questa proposta di legge.

(27 gennaio 2009)


PROPOSTA DI LEGGE
________

Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell’ingegno


RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SCALETTA


1. La pirateria digitale. Dati economici.
2. L’attuale normativa di tipo meramente sanzionatorio appare inadeguata.
3. E’ necessario rendere legittima e gratuita (per l’utente) la circolazione delle
opere dell’ingegno nelle reti (occorre quindi disciplinare e non reprimere).
4. Il nuovo sistema deve essere rispettoso dei principi e degli istituti di diritto
d’autore, perché l’Italia aderisce ad articolati Trattati internazionali e rispetta le
numerose Direttive comunitarie in materia.
5. Per far ciò è necessario:
a) remunerare adeguatamente e non simbolicamente i titolari dei diritti
(l’autore è un lavoratore intellettuale, i titolari dei diritti connessi sono
professionisti - gli artisti - e imprenditori);
b) attribuire responsabilità ai prestatori di servizi (internet provider, società di
telecomunicazioni, ecc.), che oggi si avvalgono dei contenuti ma non
remunerano i relativi titolari dei diritti.
c) mantenere ed accentuare il ruolo dell’ente pubblico SIAE, istituzione
recentemente riformata con la legge n. 2/2008, cui è affidata in Italia la
“regolazione” del mercato dell’utilizzazione economica dei diritti d’autore.
6. Il nuovo sistema deve promuovere la diffusione del prodotto culturale in sé, ed
in particolare il prodotto culturale italiano e comunitario.
7. E’ necessario creare una rete di controlli (Governo, Forze dell’ordine) per il
rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico, del buon costume (tutela
dei minori) relativamente al materiale circolante nelle reti.
8. E’ necessario rivedere i sistema sanzionatorio con attenuazione del profilo
penale (necessario in determinate ipotesi più gravi) ed accentuazione della
responsabilità civile ed amministrativa.
9. L’intero nuovo sistema può essere realizzato con una delega al Governo, per la
valutazione di tutti i profili tecnici ed operativi di competenza delle varie
articolazioni ministeriali.


PROPOSTA DI LEGGE
________

Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell’ingegno


Art. 1
(Principi generali)
1. L’immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle
reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n.
633 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni della
presente legge.
Art. 2
(Costituzione di piattaforme telematiche)
1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per
l’immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere dell’ingegno. I prestatori
di servizi della società dell’informazione che realizzano le dette piattaforme
telematiche compensano i detentori dei diritti relativi alle opere dell’ingegno
diffuse per il loro tramite, attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione
realizzati mediante le piattaforme stesse.
Art. 3
(Delega al Governo)
1. Ai fini previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, il Governo è
delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge un decreto legislativo concernente l’istituzione la disciplina di
piattaforme telematiche nazionali, corrispondenti alle caratteristiche indicate al
comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) inquadramento della normativa nei principi generali e negli istituti di
diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;
b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il
commercio elettronico;
c) salvaguardia ed incentivazione dell’attività produttiva ed industriale dei
prestatori di servizi della società dell’informazione;
d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile,
amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società
dell’informazione;
e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;
f) massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori
delle piattaforme telematiche;
g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti sulle opere ingegno
immesse, circolanti e fruite tramite le dette piattaforme telematiche,
anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti
diritti d’autore e dei relativi diritti connessi;
h) previsione dell’attribuzione ai prestatori di servizi della società
dell’informazione operanti su dette piattaforme telematiche di obblighi
di controllo e di rendicontazione ai fini di una corretta attribuzione delle
remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti sulle opere ingegno;
i) attribuzione di poteri di controllo alle Autorità di Governo ed alle Forze
dell’ordine per la salvaguardia su tali piattaforme telematiche del rispetto
di norme imperative, dell’ordine pubblico, del buon costume, ivi inclusa
la tutela dei minori;
l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile ed
amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni,
intendendosi per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti,
ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità, professionalità,
con particolare riferimento al settore economico e tributario;

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, indica esplicitamente le
disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il decreto
legislativo di cui al comma 1, è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del
Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per la materia,
resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al
comma 1, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore.





Nessun commento: